Dal 23 Gennaio 2002, qualsiasi datore di lavoro deve far eseguire le verifiche periodiche del proprio impianto elettrico di messa a terra. Secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/08, sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
Impianti di Messa a Terra
Il Gruppo SEF, collaborando con un ente autorizzato dal Ministero, offre ai propri clienti un servizio per l’effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, così come richiesto dal D.P.R. 462/01.
Attenzione, queste verifiche non possono quindi essere svolte dal proprio elettricista di fiducia, ma devono obbligatoriamente essere eseguite da enti o società private abilitate dal Ministero delle attività Produttive.
Le attività di cui sopra, devono essere svolte così come richiesto dal D.P.R. 462/2001 che ha apportato delle modifiche alla precedente normativa degli anni ’50. Le modifiche riguardano principalmente la metodologia di denuncia del’impianto e la periodicità della verifica.
Periodicità delle verifiche periodiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica biennale) per:
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.);
b) ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (Attività desunte dal DM 16 Febbraio 1982);
c) locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
– 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci, i nostri tecnici sono a completa disposizione per un sopralluogo e per dei preventivi personalizzati.
Forse non sapete che...
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
– Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).