È importante sottolineare che i condomini, come tutti gli ambienti di lavoro, sono soggetti alla normativa antincendio, l’amministratore di condominio deve verificare se lo stabile rientra nel campo di applicazione del DPR 151/2011 ex D.M. 16/02/1982, ossia se è presente un’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendio (CPI) e controllo periodico dei Vigili del Fuoco (es. centrale termica con potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h, autorimessa con più di 9 posti auto, edifici con altezza in gronda superiore ai 24 metri, …).
81/08 condominio:
Il D.Lgs. 81/08, che ha integrato e sostituito la 626, considera a tutti gli effetti l’amministratore di condominio un datore di lavoro, pertanto, come tutti i datori di lavoro, è tenuto per legge ad effettuare la valutazione rischi del condominio a cui è preposto.
Analizzando nel dettaglio la normativa in vigore in materia di tutela dei lavoratori sul lavoro è possibile affermare che per equiparare un condominio a un’azienda è necessario che ci sia un lavoratore, classico esempio dei condomini con servizio di portierato.
Il D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09 impone (art. 3 comma 9) che ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (es. portieri, addetti alla custodia, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc.) debba essere fornita idonea informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37, in merito alla mansione lavorativa svolta;
agli stessi lavoratori devono essere forniti eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed idonee attrezzature.
Il datore di lavoro, ossia l’amministratore di condominio, deve quindi adempiere agli obblighi sopra riportati.
L’amministratore di un condominio senza dipendenti è esentato dall’obbligo di redazione scritta del documento di valutazione dei rischi ma è tenuto comunque a valutare i rischi presenti all’interno del condominio per tutelare l’incolumità degli inquilini e di eventuali lavoratori di ditte appaltatrici.
Altro discorso riguarda l’opportunità da parte del condominio di appaltare lavori edili, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (ex 626 e D.Lgs. 494/96), anche in questo caso l’amministratore di condominio risulta essere il datore di lavoro ovvero il committente, prendendosi carico degli obblighi derivanti dagli artt. 90, 96 del medesimo decreto.
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci, i nostri tecnici sono a completa disposizione per dei preventivi senza impegno.
Forse non sapete che...
Per garantire la sicurezza dei condomini, l’amministratore di condominio deve verificare il rispetto della normativa relativa agli impianti presenti elettrici, termici, ecc.
Gruppo SEF facilita la collaborazione e il coordinamento con le ditte incaricate dell’installazione e/o della manutenzione degli impianti.
Sicurezza Condominio
- Sopralluogo presso il condominio
- Verifica, individuazione e prevenzione dei rischi condominiali
- Stesura del documento attestante la valutazione dei rischi del condominio
- Informazione e formazione dei lavoratori