Il Consiglio dei Ministri NON ha approvato nessun decreto-legge di proroga delle scadenze al 16 maggio 2009 di alcuni obblighi del D.Lgs. 81/2008, già rinviati più volte. Quindi dal 16 maggio 2009 sono in vigore gli obblighi di: data certa, valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlati e divieto delle visite mediche “preassuntive”. Rinviati, invece: obbligo di comunicazione a INAIL del nominativo del RLS e degli infortuni di almeno 1 giorno.
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 15 maggio 2009 NON ha approvato nessun decreto-legge di proroga delle scadenze al 16 maggio 2009 di alcuni obblighi del D.Lgs. 81/2008, già rinviati più volte.
Quindi, dal 16 maggio 2009 sono in vigore gli obblighi di:
- “data certa” sul DVR (Documento di valutazione dei Rischi), (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
- “valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlati”, (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
- divieto delle visite mediche “preassuntive”, (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).
Rinviati, invece:
- al 16 agosto 2009: l’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS, con “nota” del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro
- a 6 mesi dopo l’adozione del decreto di realizzazione del SINP: l’obbligo di comunicazione a INAIL e IPSEMA degli infortuni di almeno 1 giorno e inferiori a 3 giorni, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008), con Circolare n. 17/2009 emanata il 12 maggio 2009 dal Ministero del lavoro.