Soppressa la Firma del Lavoratore sul Giudizio di Idoneità e Modifiche all’Allegato 3A e 3B
Il D.M. 27 Luglio 2016, pubblicato in G.U. 184 dell’8 Agosto 2016 e in vigore dal 9 Agosto 2016, modifica gli allegati 3A (Cartella Sanitaria e di rischio) e 3B (Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08. La novità più rilevante riguarda l’allegato 3A, in cui è soppressa la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità, e conseguentemente viene soppressa la nota 13 collegata, che spiegava il significato della firma stessa: attestazione della avvenuta informazione del lavoratore circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.
Modifiche previste anche ai contenuti dell’allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativamente alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Non vi è più quindi l’obbligo del medico competente, ma permane la facoltà, di informare il lavoratore sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità. L’assenza della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità pone una domanda: i 30 giorni che il lavoratore ha a disposizione per opporsi, in assenza di una data certa di ricezione, decorrono dalla data di emissione o da quando, seppure non dimostrabile, il lavoratore riceve il giudizio di idoneità?
Il decreto stabilisce i contenuti minimi; nulla osta quindi al singolo medico di prevedere la presenza della firma del lavoratore nel giudizio di idoneità.
Lo stesso decreto inoltre prevede la trasmissione dei dati dell’allegato 3B secondo il nuovo modello proposto ed unicamente attraverso la piattaforma INAIL
Il decreto.