Per la prima volta nella storia, la Cassazione Penale, con una sentenza del 25 settembre 2023, ha confermato la condanna non solo del Datore di lavoro, ma anche del RLS per omicidio colposo in danno di un lavoratore mortalmente infortunatosi.
Con tale provvedimento la sentenza riconosce, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
In particolare, la Cassazione Penale ha messo l’accento sul fatto che il RLS, con la sua condotta, abbia contribuito causalmente all’accadimento dell’evento sostenendo la cooperazione colposa.
Nella fattispecie, la Cassazione Penale ha sostenuto che il RLS non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni differenti rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del Datore di Lavoro di modelli organizzativi atti a preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.
Come indicato all’interno di una nota rilasciata dal Dott. Norberto Canciani, Presidente di Associazione Ambiente e Lavoro, la sentenza contiene anche alcune imprecisioni nella definizione di rappresentante della sicurezza dei lavoratori definendolo in alcuni punti: responsabile della sicurezza dei lavoratori.
Tale imprecisione innesca sicuramente alcune riflessioni sulle conclusioni della sentenza, in quanto definire l’RLS “responsabile” invece che “rappresentante” comporta oggettivamente ruolo ed attribuzioni differenti.
Noi riteniamo che questa sentenza sia decisamente “pericolosa” se trasforma un diritto di rappresentanza in un dovere di efficacia. L’obbligo di segnalazione lo hanno tutti i lavoratori, come previsto all’Art. 20 del D.Lgs. 81/08 e il RLS non deve diventare il collettore di quest’obbligo.
Ripetiamo come la differenza tra “compiti” e “attribuzioni” è sostanziale. Se confondiamo una funzione di rappresentanza con una funzione operativa, stravolgiamo il senso stesso di questa figura come inteso dalla Direttiva madre.
A prescindere dalle considerazioni, è chiaro che tale sentenza apre nuovi scenari sulla figura del RLS, evidenziando la necessità di espletare il ruolo in modo attivo. Diventa sempre più indispensabile porre maggiore attenzione nella figura del RLS e dotare le figure che rivestono questo ruolo di maggiori strumenti operativi per fronteggiare al meglio le difficoltà presenti all’interno degli ambienti di lavoro.