La Conferenza Stato-Regioni ha sancito, nella seduta ordinaria del 17 aprile 2025, l’approvazione dell’Accordo volto a definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Cosa prevede l’Accordo
Il provvedimento, frutto di un lungo confronto tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce:
- La durata minima dei corsi di formazione per ciascuna figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- I contenuti obbligatori dei percorsi formativi, aggiornati alle più recenti evoluzioni normative e tecniche;
- I requisiti dei soggetti formatori e delle modalità di erogazione della formazione, anche attraverso strumenti digitali;
- I criteri per l’aggiornamento periodico della formazione.
Tale Accordo si configura come strumento attuativo essenziale del Testo Unico sulla sicurezza, rafforzando il principio secondo cui la formazione costituisce uno degli strumenti chiave per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tempistiche di entrata in vigore
L’Accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in gazzetta, presumibilmente nelle prossime settimane, ma sarà previsto un periodo di transizione di 12 mesi. Considerando che con la pubblicazione in gazzetta potrebbero esserci delle ultime variazioni, verranno forniti maggiori dettagli con prossime news.