Rilasciato dall’INAIL il nuovo modello OT24 (oscillazione per prevenzione) che può essere utilizzato dalle aziende entro il 28/02/2015.
Le modifiche introdotte rispetto agli anni passati sono molte e hanno reso più difficile accedere allo sconto che dipende dal numero del personale e dal rischio a cui lo stesso è assicurato.
Oscillazione per prevenzione
Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori – anno | Riduzione |
Fino a 10 | 30% |
Da 11 a 50 | 23% |
Da 51 a 100 | 18% |
Da 101 a 200 | 15% |
Da 201 a 500 | 12% |
Oltre 500 | 7% |
NEW:
Il 22 aprile 2015 il Ministero del Lavoro ha pubblicato nel proprio sito internet il Decreto interministeriale attinente la riduzione dello sconto per prevenzione (che modifica l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000).
Il decreto è stato adottato sulla base del monitoraggio dell’INAIL sull’andamento dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione. Il nuovo decreto ha individuato nuove aliquote di sconto. In particolare, le modifiche apportate all’articolo 24 comportano una riduzione percentuale dello sconto.
Nel merito si evidenzia che:
– è prevista un’unica aliquota per le aziende con oltre 200 lavoratori-anno (che raggruppa le due attualmente previste per fasce da 201 a 500 e oltre 500) con una diminuzione rispettivamente di 7 e 2 punti percentuali;
– è prevista un’unica aliquota per le aziende da 51 a 200 lavoratori (che raggruppa le due attualmente previste per le fasce da 51 a 100 e da 101 a 200) con una diminuzione rispettivamente di 8 e 5 punti percentuali;
- la fascia con un numero di lavoratori da 11 fino a 50 diminuisce di 5 punti percentuali;
- la fascia con un numero di lavoratori fino a 10 diminuisce di 2 punti percentuali.
Di seguito la tabella con le nuove percentuali di riduzione:
avoratori – anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 Febbraio di ogni anno, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.
La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente del sito INAIL.
Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
I pre-requisiti (regolarità contributiva ed assicurativa, regolarità in materia di prevenzione ed igiene) si riferiscono alla situazione in essere al 31 dicembre 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
La richiesta di riduzione per l’anno 2014 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2012. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2013.
I pre-requisiti (regolarità contributiva ed assicurativa, regolarità in materia di prevenzione ed igiene) si riferiscono alla situazione in essere al 31 dicembre 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2014 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2014 (autoliquidazione 2015).