Una delle novità introdotte Legge di Stabilità 2016, è rappresentata dalla previsione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, a titolo di infortunio in itinere, nel caso di incidente in bicicletta nel tragitto tra casa e lavoro. La grossa novità è proprio rappresentata dal fatto che viene considerato infortunio in itinere anche se l’utilizzo della bicicletta non è necessitato.
Andiamo quindi per ordine e vediamo come col tempo è stata estesa questa copertura.
Inizialmente, come detto sopra, la copertura assicurativa per coloro che utilizzavano la biciletta per recarsi o tornare dal lavoro era prevista solo ed esclusivamente se si poteva dimostrare che l’utilizzo della stessa era indispensabile e si poteva provare che non vi erano altri mezzi per andare al lavoro (piedi o autobus.). Veniva quindi a tutti gli effetti considerata alla stregua della moto o di un auto.
Nel 2011, a seguito di molte richieste di chiarimenti da parte della FIAB, l’INAIL con una nota del mese di Novembre, modifica parzialmente la tutela per i ciclisti comunicando che se l’eventuale infortunio avviene in pista ciclabile o in zona interdetta al traffico (il ciclista non assume quindi rischi maggiori), allora la copertura assicurativa ha effetto anche se vi era la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici.
Finalmente, dopo ancora molte proposte avanzate dalla FIAB con relative petizioni per chiedere al Parlamento una ulteriore modifica, con la Legge di Stabilità 2016 si è raggiunto il traguardo a cui molti ambivano: l’infortunio in biciletta viene tutelato anche se l’utilizzo della stessa non è necessitato.