Si riporta nel seguito, un interessante articolo pubblicato da Andrea Rotella, ove si evince in quali casi la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria sono previsti da normativa vigente.
In tutti i restanti casi, la sorveglianza è un abuso ai sensi dell’Art 5 della Legge 300/70, a meno che non sia richiesto dai lavoratori stessi o da loro approvato nel caso di eventi di promozione per la salute.
- Movimentazione manuale dei carichi, in presenza di rischio evidenziato dalla valutazione;
- Lavoro al videoterminale, laddove il lavoratore superi in modo sistematico e abituale le 20 ore di lavoro settimanali di fronte al VDT;
- Rumore, al superamento dei valori superiori di azione;
- Vibrazioni, al superamento dei valori superiori di azione;
- Campi elettromagnetici, in funzione degli esiti della valutazione dei rischi;
- Radiazioni ottiche artificiali, in funzione degli esiti della valutazione dei rischi;
- Microclima (riferito essenzialmente ad ambienti termici severi, non quelli moderabili);
- Atmosfere iperbariche (es. immersioni subacquee, attività in camere iperbariche, …)
- Agenti chimici, in caso presenza di rischio non irrilevante per la salute per esposizione a agenti tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2;
- Agenti cancerogeni, laddove la valutazione evidenzi un rischio per la salute;
- Amianto, per lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dell’amianto e dei relativi rifiuti, nonché bonifica;
- Agenti biologici, laddove la valutazione ne rilevi la necessità;
- Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti
- Esposizione a rischio da ferita da taglio e punta nel settore della sanità
- Radiazioni ionizzanti, lavoratori esposti di categoria A e B (D.Lgs. n. 230/1995)
- Spazi confinati. Chiunque svolga lavori in spazi confinati. Chiunque. Anche i lavoratori autonomi (D.P.R. n. 177/2011);
- Lavoro notturno, secondo la definizione del D.Lgs. n. 66/2003;
- Lavoro in cassoni ad aria compressa (D.Lgs. n. 321/1956);
- Lavoratori minorenni (L. n. 977/1967);
- Lavori su impianti elettrici ad alta tensione. La sorveglianza sanitaria è necessaria per ottenere il documento di abilitazione (D.M. 4 febbraio 2011).
- Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in locali pubblici. Visita preassuntiva per la verifica dell’idoneità e per la verifica di assenza di uso di alcol e droghe ai fini dell’iscrizione all’elenco prefettizio (D.M. 6 ottobre 2009).