Articolo aggiornato dopo la pubblicazione in G.U.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della c.d. “Legge di stabilità del 2013” (L. 24/12/2012, n.228, pubblicata in G.U. Suppl. Ord. 29/12/2012, n. 212), è stata ufficializzata l’ennesima proroga della possibilità di uso dell’autocertificazione della valutazione dei rischi per le imprese con meno di dieci lavoratori.
Il comma 388 dell’articolo unico della predetta L.228/2013, con riferimento al punto 9 della Tabella 2 allegata alla legge stessa, prevede la proroga al 30/06/2013 del termine, già fissato al 31/12/2012 dall’art. 2, comma 2, del D.L. 57/2012, ossia proroga il termine di cui all’art. 29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008, inerente le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese aventi fino a 10 dipendenti.
Le aziende da sempre ESCLUSE sono:
a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e smi (cosiddetta Direttiva “Seveso-2” sui rischi rilevanti);
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.L.gs. 230/1995 e smi (Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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Con la Legge di stabilità 2013-2015, approvata il 21 dicembre in via definitiva alla Camera dei Deputati, viene prorogata al 30 giugno 2013 la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori.
All’art. 1, comma 388, della nuova legge si legge infatti:
“È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.” (la tabella corretta è la 2, in cui si ritrova il riferimento all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008).
Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 è quindi ora spostato al 30 giugno 2013 (termine che era già stato spostato il 12 maggio 2012 per evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fossero obbligati, a decorrere dall’1 luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie).
La Legge di stabilità 2013-2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Disegno di legge 5534-bis-B, approvato dalla Camera dei deputati della Repubblica il 21 dicembre 2012) è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Non essendo stata però ancora pubblicata in GU e avendo le bozze finali del testo normativo molti errori al proprio interno, si consiglia di considerare ancora come data ultima per la possibilità di autocertificare, quella del 30.12.2012, in attesa della versione definitiva della legge.