Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto 3 Settembre 2021. Lo stesso entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta, quindi il 29 Ottobre 2022. Il Decreto in oggetto, insieme ai precedenti già pubblicati:
- Decreto del 1 Settembre 2021 – Controllo e manutenzione delle attrezzature antincendio.
- Decreto 2 Settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
andranno a sostituire il DM 10 Marzo 1998.
Il decreto definisce i criteri per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento fino a 100 occupanti,
- superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri,
- piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri,
- ove non si trattano materiali combustibili in quantità significative e lavorazioni pericolose.
Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.