A stabilirlo è il Garante per la privacy che, in un provvedimento dello scorso 6 dicembre 2012, ha accolto la segnalazione dei genitori di un alunno di un liceo romano che aveva pubblicato l’elenco degli studenti iscritti al primo anno, suddivisi per classe.
“Rientra nelle finalità di trasparenza amministrativa che questa scuola persegue”, aveva replicato il dirigente scolastico ma al Garante la giustificazione non è bastata. Non è accettabile per l’Autorità, la diffusione di dati personali quando non sia prevista espressamente da una norma di legge o regolamento.
Nel caso specifico non c’è norma che autorizzi il trattamento dei dati personali degli iscritti alle prime classi. Né tanto meno ci si può richiamare ad un generico principio di trasparenza amministrativa.
La privacy a scuola è un tema caro al Garante che, a pochi giorni dall’apertura delle scuole in settembre, ha pubblicato un vademecum contenente tutte le regole da ricordare per tutelare la protezione dei dati personali tra i banchi, dai tablet alla pagella elettronica.
Online, questa la regola da tenere sempre a mente, si possono mettere solo avvisi di carattere generale. Le comunicazioni riguardanti i singoli vanno indirizzate unicamente a loro.
Fonte: Blitz quotidiano