Peraltro più del 50% dei ricorsi proposti si è concluso con una declaratoria di «non luogo a provvedere». Questo significa che l’intervento dell’Autorità è particolarmente efficace, tanto che, nel corso dell’istruttoria, in molti casi, anche prima della decisione finale, l’interessato ottiene il riconoscimento del proprio diritto.
Per quanto riguarda le categorie di titolari del trattamento il settore bancario e finanziario si è confermato l’ambito nel quale si è concentrata la maggior parte dei procedimenti. Ciò, in primo luogo con riguardo a ricorsi mirati ad acquisire la conoscenza di informazioni o atti (per esempio, accesso ai dati richiesto per risolvere vicende contrattuali o per acquisire elementi utili nell’ambito di controversie successorie).
Il settore bancario e finanziario è anche nel mirino nei casi in cui è invece in discussione la divulgazione di dati negli archivi dei sistemi di informazioni creditizie o nell’archivio della Centrale d’allarme interbancaria (Cai) o l’inserimento di dati nei report diffusi dalle società specializzate nel settore dell’informazione commerciale. Ma i ricorsi hanno riguardato anche soggetti pubblici e le strutture sanitarie (anche private), i trattamenti svolti in ambito giornalistico e il marketing.
Lavoro. Il lavoro dipendente, pubblico e privato dà luogo a un crescente numero di procedimenti nei quali le richieste di intervento sui dati personali si inseriscono in contenziosi più ampi, normalmente incentrati su procedimenti disciplinari o su ricorsi avverso provvedimenti di licenziamento già adottati, nonché in vicende legate alla valutazione delle performance dei singoli dipendenti. Il garante ha accolto la richiesta dei lavoratori di accesso ai dati personali relative alle mansioni svolte, alle valutazioni di anno in anno ricevute, sui corsi di formazione frequentati. Sono state soddisfatte anche le richieste di accesso alla scheda di valutazione delle prestazioni e tutti gli elementi di dettaglio di un elaborato programma aziendale di valutazione delle prestazioni. Il Garante ha poi riconosciuto la legittimità dell’attività investigativa svolta da apposita agenzia nei riguardi di un informatore scientifico del farmaco che aveva poi dato luogo a un provvedimento disciplinare. Ferme restando le valutazioni proprie del giudice nella controversia di lavoro, è stato peraltro riconosciuto il diritto dell’interessato a conoscere le informazioni raccolte sul proprio conto dagli investigatori privati.
Un caso particolare ha riguardato una vicenda relativa al trattamento di dati sensibili attinenti alla vita sessuale, utilizzati da un ente pubblico per promuovere un procedimento disciplinare a carico di un proprio dipendente. Sulla base della ricostruzione normativa effettuata, con specifico riferimento all’assenza di specifici richiami nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’ente in questione, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato (attraverso l’acquisizione di dati e fotografie su siti internet), vietando pertanto all’ente stesso di trattare ulteriormente tali informazioni.
Archivi dei giornali online. La disponibilità gratuita sulla rete internet di archivi storici di quotidiani e periodici e le possibilità illimitate di indicizzazione dei motori di ricerca, fanno «riaffiorare» in modo automatico un’infinità di notizie che gli interessati considerano coperte dall’oblio. Da ciò, la naturale reazione di molti interessati (protagonisti di fatti di cronaca, parenti ed eredi degli stessi, vittime di reato ecc.) che, hanno proposto istanze di blocco e cancellazione dei dati. Il Garante nel corso del 2011 ha preso posizione per cui il trattamento di dati connesso alla diffusione negli archivi storici accessibili online degli articoli pubblicati è lecito. L’originario trattamento svolto per fini giornalistici rientra ora tra i trattamenti effettuati per fini di conservazione della memoria storica. Niente cancellazione dei dati, dunque. Il Garante ha invece accolto in più occasioni la richiesta volta a interdire l’indicizzazione dei dati, a opera dei più diffusi motori di ricerca esterni al sito internet.
Fonte: Italia Oggi del 7 gennaio 2013 – Articolo a cura di Antonio Ciccia