È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, anche noto con il nome di “Decreto PNRR 2024”; il testo del Decreto è ampio e tratta differenti materie non tutte pertinenti al nostro ambito, motivo per cui ci focalizziamo sull’Art. 29 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” dove al § 19 indica:
“19. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. Omissis-“
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consentirà di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Sono previste le seguenti decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I (gravi violazioni): dieci crediti;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori): sette crediti;
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare): cinque crediti;
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: venti crediti
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.