Disponibile sul sito dell’INAIL, il nuovo modello OT24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2018 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2017.
Ricordiamo che oltre i requisiti, per la richiesta della riduzione, occorre siano presenti anche alcuni presupposti applicativi quali la regolarità contributiva e l’osservanza delle norme minime in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
E’ infatti previsto, da parte dell’INAIL, una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Vengono confermate per quest’anno le percentuali in funzione del numero di personale in azienda:
lavoratori/anno
- fino a 10 – 28%
- da 11 a 50 – 18%
- da 51 a 200 – 10%
- oltre i 200 – 5%
Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi.
L’azienda deve indicare sul modulo di domanda (Modulo OT24) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2017), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni:
- Interventi di carattere generale
- Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
- Interventi trasversali
- Interventi settoriali generali
- Interventi settoriali.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale.
In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia interventi relativi a diverse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne in caso di attuazione di interventi ispirati alla responsabilità sociale.
Il punteggio assegnato agli interventi di responsabilità sociale è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese). Inoltre, è previsto un differente un numero di condizioni/attività da attuare, sicchè ad una azienda “piccola” è richiesta la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto ad una “grande” azienda.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 2018”, disponibile nei Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2018, a pena di inammissibilità della stessa.
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante per l’attuazione dell’intervento dichiarato.
A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole Pat oggetto della domanda.
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Sul sito web Inail – www.inail.it – è presente un questionario di autovalutazione per verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.