Firmata nella giornata di ieri, da parte del Ministro della Salute, la nuova ordinanza che fornisce indicazioni relativamente all’utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.
Applicazione: dal 1° Maggio 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, in attesa della Legge di conversione del D.L. 24/2022.
Nei luoghi di lavoro è valida soltanto una raccomandazione a proteggersi, tranne disposizioni interne definite dell’azienda stessa.
La mascherina di protezione delle vie respiratorie dovrà essere ancora utilizzata dai lavoratori, dagli utenti e dai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
Tuttora obbligatorio utilizzare mascherine del tipo FFP2 per l’accesso ed utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso
Un rapido riepilogo degli obblighi sanciti anche dal Decreto Legg 24 marzo 2022, n. 24:
- dal 1° Maggio eliminato l’obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie per l’accesso alla maggior parte dei luoghi di lavoro (vedi sopra): permane la raccomandazione all’utilizzo.
- dal 1° Maggio eliminato l’obbligo di Green Pass per accedere al luogo di lavoro, anche per gli over 50
- fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus);
- prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità di utilizzare il lavoro agile secondo regole e percorsi molto semplificati rispetto alla normativa ordinaria contenuta nella legge n. 81/2017.
- dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.