Dopo il via libera ottenuto alla Camera il 9 ottobre scorso, il Senato della Repubblica in data 11 dicembre 2024, ha approvato il DDL recante “ Disposizioni in materia di lavoro “.
Le modifiche alla normativa prevenzionistica sono riportate all’Art. 1 e le tematiche più importanti sono le seguenti.
- Effettuazione della visita medica dopo 60 giorni di assenza continuativa: la visita non è più obbligatoria, a meno che non sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei: l’art, 65 del D.lgs. 81/08 viene modificato come segue:
“In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”.