Modifiche al Testo Unico sicurezza (D.lgs 81/08) introdotte con la Legge 98/2013.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (Supplemento N.93L della Gazzetta Ufficiale N.194/2013 del 20/08/2013) della Legge 98/13 di conversione del c.d. “Decreto del Fare“, sono state apportate alcune modifiche al Testo Unico sicurezza (D.lgs 81/08) che verranno dettagliate nel seguito.
Molte delle modifiche, che non sono significative, rimandano a futuri decreti di attuazione che difficilmente verranno tutti emanati a breve/medio termine.
Semplificazione formazione nuovi assunti < 50 giorni
Si rimanda a due futuri decreti le misure di semplificazione degli obblighi:
– di info-formazione dei lavoratori che permangono in azienda per meno di 50 giorni di lavoro nell’arco dell’anno (art 3 c.13 bis)
– di info-formazione, valutazione rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole in relazione ai lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni (art 3 c. 13 ter).
Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
Viene previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazione sindacali, datoriali e delle Regioni), dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.
I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali potranno effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto.
Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste o redigere la valutazione in maniera completa.
DUVRI
Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze.
Al momento non è normata la formazione di questo “incaricato”.
Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per i quali ciascuna impresa o lavoratore autonomo dovrà esperire le prescritte procedure di valutazione.
Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI
Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Continua come prima ad essere obbligatorio il DUVRI nei casi di situazioni a rischio elevato come:
–rischio di incendio di livello elevato (come definito dal DM 10/3/98)
-svolgimento di attività in spazi confinati (DPR 177/2011)
-presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Per quanto attiene alla specificazione di “uomini giorni” viene finalmente indicato che “si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori”.
Formazione degli RSPP e ASPP
Il DL 69/2013 vuole ridurre gli oneri per la formazione evitando la reiterazione di argomenti già svolti in altri corsi. Viene fatto con due nuovi commi (5 bis nell’art 32 (relativo agli RSPP e ASPP e 14 bis all’art 37) che di fatto rimandano a futuri decreti.
In pratica gli RSPP e ASPP che hanno anche incarichi di dirigenti/preposti possono evitare parti di corso che si sovrappongono ai corsi RSPP/ASPP.
Inoltre gli RSPP dipendenti sono esentati dai corsi in qualità di lavoratori (parte generale e rischi specifici, se trattati nei corsi RSPP-ASPP).
In generale se gli argomenti sono già coperti (da adeguate attestazioni) non serve rifare la formazione. Il risparmio conseguito è irrilevante.
Inoltre l’azienda non può stabilire da sola il risparmio perché deve deciderlo la Conferenza Stato Regioni sentita la commissione consultiva…
Verifiche periodiche alle attrezzature (art 71 c. 11)
Modificato nuovamente il regime dell’effettuazione delle verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro (allegato VII), consentendo al datore di lavoro di rivolgersi direttamente ai soggetti pubblici o privati abilitati.
Il datore di lavoro sottopone quindi le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il DDL si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni (prima erano 60) dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato o a seguito di comunicazione relativa all’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. .. »;
Semplificazioni in ambito cantieri temporanei e mobili
Modificato il campo di applicazione dei cantieri temporanei e mobili. L’elenco delle esclusioni cui non si applica il titolo IV viene incrementato nell’art 88 comma g-bis. Oltre ai lavori esclusi dal vecchio g bis (lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento), vi è l’esclusione dei piccoli lavori “la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI »;
Viene inoltre aggiunto un altro articolo (104 bis) contenente misure di “semplificazione” relative alla documentazione da predisporre nei cantieri. In pratica verranno introdotti dei “modelli semplificati” di PSC, POS e fascicolo dell’opera, PSS da definire mediante decreti da attivare prossimamente.
Procedimenti di comunicazioni a seguito infortunio (DPR 1124 del 1965)
Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione, A decorrere dal 1o gennaio 2014, prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.
Slittamento abilitazione macchine agricole (art 73 c 5)
Il termine per l’entrata in vigore dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole secondo l’accordo del 22/2/2012, viene differito al 22/3/2015. E’ da tale termine che di dovrà valutare l’esperienza documentata di 2 anni per poter accedere al corso di aggiornamento.
Scarica il testo completo della Legge 98/2013 “decreto del Fare” dal sito del comune di Jesi: clicca cui