Il sostegno alla genitorialità ha previsto l’estensione di un giorno del congedo obbligatorio per i padri, che passa dunque da 4 a 5 giorni. Esso vale, lo ricordiamo, per i padri lavoratori con contratto di lavoro subordinato entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
A tal proposito, si ricorda che il padre può fruire del congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Proroga anche il per il congedo facoltativo. E’ prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare a un giorno del proprio congedo. Durante il congedo l’INPS riconoscerà al papà lavoratore un bonus-indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. In tali casi, non è prevista la maturazione delle ferie.
Relativamente al congedo di maternità le variazioni consistono, per la lavoratrice in stato interessante, di scegliere di rimanere a lavorare fino al nono mese e fruire dei 5 mesi di maternità obbligatorio, dopo il parto.
In tal caso, la facoltà di prestare l’attività lavorativa è subordinata al parere del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente. La finalità è quella di prevenire e tutelare la salute del nascituro.
Il nuovo sistema si pone in alternativa all’attuale disciplina (TU maternità e paternità D. lgs 151/2001, che prevede l’obbligo per le lavoratrici di astenersi dal lavoro uno o due mesi prima della nascita del bambino. La vigente normativa, infatti, permette ad esempio di astenersi dal lavoro 1 mese prima del parto e di godere del congedo obbligatorio per i 4 mesi successivi, oppure di fruire di 2 mesi prima e 3 dopo, ma mai zero mesi prima del parto. Quindi, se la futura madre decidesse di lavorare fino al nono mese, si porterebbe in dote tutto il periodo di maternità obbligatoria post partum.
Per l’ottenimento del congedo di maternità obbligatorio è necessario consegnare al proprio titolare il certificato medico indicante la presunta data del parto, nel caso in cui la lavoratrice necessita di ricorrere all’astensione anticipata è necessario disporre della certificazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro, quest’ultima può essere inoltre rilasciata dall’ASL a seconda dei casi. Una volta presentata la domanda una copia della stessa deve essere inoltrata al datore di lavoro per fare in modo che sia a conoscenza delle data del congedo. Dopo aver preparato la documentazione viene presentata la domanda di congedo di maternità obbligatoria all’INPS, la lavoratrice può inviare quest’ultima in modo autonomo attraverso il sito online dell’INPS, in caso di difficolta vi è la possibilità di farsi assistere da un patronato o contattare direttamente il numero verde dell’ente 803164 o 06164164 da mobile