Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38955.
Infortunio con la macchina per la produzione di strisce depilatorie: responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina.
Di chi è la responsabilità dei danni subiti in un infortunio sul lavoro se il macchinario usato dal lavoratore non è sicuro: del datore di lavoro o del costruttore? Per la Corte di Cassazione* a entrambi questi soggetti ricade la colpa dei danni subiti dal lavoratore, una operaia nel caso esaminato, che aveva inserito una mano negli ingranaggi del macchinario per raddrizzare i rulli che “si spostavano continuamente” tanto da impedirne il corretto funzionamento.
Il comportamento dell’interessata, valutato “non abnorme” ed eseguito “secondo una prassi in uso”, aveva prodotto il danno fisico dello strappo dell’apice di un dito. La causa invece dell’infortunio era stata individuata dai tecnici nella mancanza di idonea protezione e segregazione della zona dei rulli.
Perché la Cassazione ha riconosciuto la colpa del datore di lavoro? Perché ha confermato il parere del giudice di merito, per il quale lo stesso ddl “era ben a conoscenza della situazione ed anche del fatto che frequentemente la macchina andava fuori fase” e quindi avrebbe dovuto intervenire con misure di sicurezza, né la lavoratrice aveva ricevuto dal datore di lavoro una formazione conforme per la tipologia dell’operazione.
E il costruttore? La sua responsabilità, secondo la Corte d’appello, si è concretizzata sia nella realizzazione della macchina (senza la dovuta protezione e segregazione della zona in questione) e sia nell’omissione del controllo della sua funzionalità prima della consegna al datore di lavoro.
La sentenza della Cassazione ha rilevato, a proposito della responsabilità del datore di lavoro che:
- “la semplicità dell’operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della prescritta segregazione degli organi in movimento”;
- nel caso non v’è stato, da parte dell’operaia infortunata, un comportamento abnorme, e cioè “ imprudente … consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Nei confronti della ditta costruttrice, la Cassazione, anche qui confermando il giudizio della Corte d’appello, ne ha riconosciuto la responsabilità perché “sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore”.
* Sezione IV penale, Sentenza 23 settembre 2014 n. 38955
Scritto da Enzo Gonano Fonte quotidiano sicurezza