Sul tema relativo all’idoneità tecnica professionale delle imprese che ad ogni titolo svolgono lavorazioni presso la sede aziendale, molto è stato detto e molto è indicato dal legislatore all’interno del Testo Unico per la Sicurezza.
Vogliamo però portare all’attenzione del lettore, come la sola richiesta del DURC all’impresa non libera il committente dal vincolo solidale verso l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
Il DURC ha dei limiti: lo sfasamento temporale rispetto ai lavori in corso di esecuzione e anche il fatto che nulla dice a proposito delle retribuzioni. E’ quindi un documento che attesta semplicemente che l’impresa è in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali, ma le somme dovute sono quelle dichiarate dalla stessa e naturalmente, in caso di verifica ispettiva, è possibile che le somme dovute/accertate si rivelino di gran lunga differenti. Un caso abbastanza frequente è quello di corrispondere ai lavoratori parte dello stipendio a titolo di trasferta o diaria esente, riducendo drasticamente l’imponibile contributivo e fiscale e registrando a libro paga un numero di ore lavorate inferiore a quelle effettive.
Il committente, quindi, per tutelarsi maggiormente potrà quindi richiedere all’appaltatore (e quest’ultimo ai subappaltatori) della documentazione aggiuntiva che possa tranquillizzarlo in ordine al rischio di dover rispondere in solido: potrà trattarsi ad esempio di un elenco dei dipendenti impiegati nell’appalto, di copia dell’ultimo F24, del LUL (Libro Unico del Lavoro), dei cedolini quietanzati, di un DURC con data più aggiornata anche se quello acquisito è ancora valido, ecc..
Sono però molto importanti alcune precisazioni: tutta questa documentazione ulteriore fornisce al committente elementi per ritenere che l’appaltatore ha ottemperato agli obblighi nei confronti dei dipendenti ma non libera il committente dal vincolo solidale verso l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
Su contratti di lunga durata per lo svolgimento di lavorazioni prevalentemente di natura edile, si consiglia di richiedere all’appaltatore (e quest’ultimo ai subappaltatori) la documentazione sotto con cadenza mensile:
- certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in originale;
- modelli di pagamento (F24) dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) quietanzati con relativa contabile bancaria;
- modello DM10/Uniemens e denuncia mensile alla Cassa Edile;
- modello UNILAV “modello telematico con il quale viene comunicata all’ufficio per l’
Impiego la costituzione del rapporto di lavoro”.
eventualmente
- copia del cedolino paga di ciascun dipendente impiegato presso il cantiere, firmato per quietanza, accompagnato da dichiarazione liberatoria redatta su apposito modulo e dalla documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento.