Nel quadro della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il preposto riveste un ruolo fondamentale per la vigilanza e la prevenzione dei rischi. Di recente, il Ministero del Lavoro ha fornito delle risposte a quesiti specifici attraverso precedenti interpelli e con il recente interpello n. 4/2024, suscitando non poche perplessità per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle norme vigenti. Alcune delle indicazioni fornite, infatti, sembrano in contraddizione con il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e con diverse sentenze giurisprudenziali consolidate. Tali contrasti rischiano di creare ulteriori incertezze per le imprese, complicando l’attuazione delle misure di sicurezza e aumentando il rischio di sanzioni o contenziosi.
Obbligo di individuazione del preposto
L’Interpello conferma che, in caso di attività in appalto, la presenza di un preposto è sempre obbligatoria. Tuttavia, si apre alla possibilità che, in casi estremi e solo in presenza di una struttura aziendale molto semplice (ad esempio con un solo dipendente), tale ruolo possa coincidere con quello del datore di lavoro.
Il preposto come figura effettivamente presente sul luogo di lavoro
L’Interpello chiarisce che il preposto non può essere una figura distaccata, come ad esempio un project manager che non si trovi fisicamente sul luogo di lavoro. Questo principio è coerente con l’esigenza di una vigilanza attiva e costante richiesta dalla normativa. Tuttavia, questa posizione contrasta con varie sentenze della giurisprudenza, che hanno in alcuni casi ammesso la possibilità che il preposto non sia sempre fisicamente presente sul luogo di lavoro, a patto che venga garantita la supervisione adeguata tramite altri mezzi.
L’Interpello fornisce chiarimenti che non risolvono appieno le ambiguità relative alla figura del preposto. Anzi, in alcuni casi sembra complicare ulteriormente l’interpretazione delle norme, generando confusione tra gli operatori e creando incertezze nella corretta applicazione delle regole di sicurezza. Questo può portare le imprese a dover affrontare rischi operativi e sanzioni, oltre a contenziosi legali, per via di interpretazioni divergenti rispetto alle norme e alle sentenze giuridiche consolidate.
Per consultare il documento: interpello-n.-4-2024-preposti