Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, ricadono indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 21628 del 20 maggio. In particolare il Supremo Collegio chiarisce che il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
La Cassazione puntualizza, quindi, la differenza fra l’istituto di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quella di delega delle funzioni di sicurezza. Il responsabile per la prevenzione non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. La delega di funzioni, invece, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, determina un esonero di responsabilità del datore stesso, in quanto le funzioni di sicurezza vengono trasferite al delegato.