Dal 12 Ottobre entra in vigore l’obbligo previsto dal D.M. 183/2016 di comunicare gli infortuni con prognosi superiore a un giorno, oltre a quello dell’infortunio, entro 48 ore a fini statistici. In precedenza, erano da comunicare ai fini assicurativi gli eventi con prognosi sopra i tre giorni.
La norma è stata introdotta da decreto del ministero del Lavoro 183/2016 che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) e prevede l ‘obbligo di comunicazione all’Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento. La finalità è solo statistica e non viene modificata la copertura dell’assicurazione INAIL, che parte comunque dai tre giorni di prognosi.
Al momento dell’infortunio il lavoratore deve rivolgersi al medico aziendale o al proprio medico di base o dal pronto soccorso per poi comunicare al datore di lavoro l’infortunio e il numero identificativo della certificazione medica ottenuta , a pena di perdita del risarcimento da parte dell’INAL . Tale certificazione viene inviata all’INAIL dal medico che certifica la prognosi.
Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’Inail i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi. Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio entro i tempi richiesti, per gli infortuni “brevi” scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, che sale da 1.096 a 4.932 euro se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.
La comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonché di indirizzo delle relative attività di vigilanza (per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi).