“Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
Il Ministero della salute, con nota del 7 Luglio 2017, ha trasmesso il testo definitivo delle Linee di indirizzo indicate in oggetto. Al riguardo, si chiede di acquisire dalla Regione Piemonte, coordinatrice della Commissione salute, l’assenso tecnico.
Detto documento sarà reso disponibile sul sito www.statoregioni.it con codice 4.10/2015/84
Riportiamo quindi un’analisi del testo, non ancor a formalmente approvato in Stato Regioni.
Le linee guida rivedono i contenuti, le condizioni e le modalità individuate nell’intesa Stato Regioni Del 16 Marzo 2006 e dell’Intesa del 30/10/2007. Gli allegati I delle Intese sopra sono quindi sostituiti dall’Allegato A della nuova Intesa.
“Individuazione delle attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell’espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi“.
L’elenco della mansioni sarò oggetto di revisione periodica a cura del Ministero della Salute.
Misure da adottare da parte del datore di lavoro
- Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro
- Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia stimabile come superiore a zero se misurata durante il turno di lavoro e superiore a 0,2 g/1 se misurata entro un’ora dall’inizio dell’attività, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.
- Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione,
- Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
- Attivare attraverso il medico competente l’effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.
Criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente
La valutazione del rischio di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti deve essere svolta con periodicità stabilita dal medico competente, e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.
L’anamnesi deve essere approfondita per evidenziare o escludere possibili patologie attuali o pregresse, correlabili a situazioni di abuso/dipendenza; l’esame obiettivo deve essere particolarmente accurato e rivolto all’identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione acuta di alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope.
In caso di sospetto clinico di possibile assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti/psicotrope, emerso in fase di visita sulla base di risconti anamnestici e/o clinici, deve essere programmata, successivamente alla visita medica, l’esecuzione individuale di test rapidi di screening a “sorpresa” sul posto di lavoro, durante il turno lavorativo. Test rapidi di screening sono effettuati dal medico competente nei casi in cui il lavoratore si presenti in azienda in evidenti condizioni alterate su richiesta del Datore di Lavoro, di un Dirigente, di un Preposto o dell’RSPP. In ogni caso controlli “a sorpresa”, con test rapidi di screening comunemente in commercio con marchio CE medicale, per verificare l’assenza di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti devono riguardare ogni anno almeno il 10 % del totale complessivo dei lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nelle attività di cui all’allegato A, individuati con criterio di casualità della scelta e di imparzialità.
Misure da adottare da parte dell’organo di vigilanza
I controlli con l’utilizzazione di etilometro omologato sono effettuati in occasione dei sopralluoghi nei settori e comparti ad alto rischio per vigilare sul rispetto delle disposizioni relative all’assunzione di alcolici nonché sulla eventuale mancata attuazione delle misure di prevenzione da parte dell’azienda.
Allegato A
Punto 1: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori:
a) Impiego di gas tossici
b) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;
Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private, individuate in fase di valutazione dei rischi tra quelle che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del D.Lgs. 81/08.
Punto 4: Attività comportanti l’obbligo della dotazione di armi.
Punto 5: Attività di trasporto:
a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) circolazione dei treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario:
-Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
-Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
-personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
-conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
c) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
d) controllori di volo
e) personale aeronautico di volo;
f) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
g) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del D.Lgs. 81/08
Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi.
Punto 7: Attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.
Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili. Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.
Schema accordo Stato Regioni accertamenti alcolici e sostanze stupefacenti