In data 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il Decreto Correttivo al D.Lgs. 81/2008 n. 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che novellano in maniera incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008, con il fine di correggere gli errori materiali e tecnici contenuti nel D.Lgs. 81/2008, approvato, a Camere oramai sciolte, e superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del cd. “testo Unico”.
Scopo del cd. “correttivo” – D.Lgs. n. 106/2009 – è quindi quello di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando i Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 inerenti i Cantieri temporanei e mobili, la Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la Movimentazione manuale dei carichi.
Tra i molteplici elementi di modifica si segnalano quelli di maggiore interesse e precisamente:
- eliminato l’obbligo del DUVRI per le lavorazioni che comportano una sola prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature o materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni;
- istituita una “patente a punti” per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili;
- data certa: semplificata la procedura per dare prova della data del DVR, ora attuabile attraverso la firma congiunta (rspp, rls, datore di lavoro, medico competente) del documento;
- rivisto il potere di sospensione dell’attività di impresa da parte degli organismi di vigilanza;
- confermata la possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione (visite mediche preassuntive);
- rivisitata l’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni;
- posticipato al 1 agosto 2010 l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato;
- modificati i tempi per l’effettuazione della valutazione dei rischi per nuove imprese, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività;
- modificate le attribuzioni per il datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive oltre a cinque lavoratori il datore di lavoro non può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.