Pubblicato in data 8 Marzo 2020 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) “
Si allega il Decreto e si riportano sotto alcune note per una più snella lettura.
Il Decreto, reso necessario per individuare ulteriori misure a carattere nazionale, è stato pubblicato in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Il Decreto è costituito da 5 Articoli e 1 Allegato.
Il primo, detta indicazioni relativamente alle misure da adottare per il contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Il primo comma, alla lettera a) è quello più ostico infatti indica: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; “ Cosa si intende con “comprovate esigenze lavorative” non è chiaro. Diciamo che il Governo avrebbe dovuto essere più deciso nel porre chiaramente i divieti. Un Decreto di tale importanza deve essere immediatamente comprensibile e non deve fornire per lo più raccomandazioni.
Il dubbio è emerso a moltissime persone e così durante la notte si è espresso il Direttore Generale della Confindustria di Bergamo, Paolo Piantoni:
“Durante la notte e nelle ultime ore abbiamo ricevuto moltissimi quesiti interpretativi e ci siamo confrontati sia con Confindustria nazionale che con i Ministeri competenti. Questi ultimi confermano ufficiosamente che rientrano tra le “comprovate esigenze lavorative” tutte le attività di impresa. II DPCM non determinerebbe pertanto il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, nè tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone perimetrate.
A breve saranno forniti chiarimenti interpretativi, nonché le linee
guida ai Prefetti da parte del Ministero dell’Interno. Vi terremo aggiornati tempestivamente
su tutte le novità delle prossime ore.
Paolo Piantoni”.
Ugualmente ASSOMET “Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi” ha informato le aziende associate con una circolare che sinteticamente indica:
“In queste ore abbiamo ricevuto moltissimi questi interpretativi e abbiamo sentito sia il Ministro Patuanelli che gli uffici di Palazzo Chigi nonché il Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni, i quali confermano tutti che rientrano tra le comprovate esigenze lavorative tutte le attività di impresa, quindi il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse”. A breve dovrebbero essere forniti chiarimenti interpretativi, nonché le linee guida ai Prefetti da parte del Ministero dell’Interno”.
Interessante anche la lett. e) dell’ Art. 1 che indica: “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)”. Il congedo è il termine tecnico per definire le ferie in ambito pubblica amministrazione.
Il secondo articolo, detta indicazioni relativamente alle misure da adottare per il contenimento del contagio sul tutto territorio nazionale. Interessante, la lett. r) che indica:
“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”
A questo link l’informativa sul lavoro agile che può essere utilizzata.
La lett. s) dello stesso articolo ripropone quanto indicato all’Art. 1 “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;”
Il terzo articolo, fornisce misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull’intero territorio nazionale. Tra queste si possono trovare indicazioni per le persone anziane, per il trasèorto pubblico, per le pubbliche amministrazioni.
Il quarto articolo, è relativo al monitoraggio delle misure e indica che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Il quinto, è relativo alle disposizioni finali e fornisce indicazioni relativamente alla data di inizio e fine applicazione. “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.
L’allegato I, fornisce le seguenti indicazioni da applicare come misure igieniche sanitarie:
-lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
-evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
-evitare abbracci e strette di mano;
-mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
-igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni espiratorie);
-evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
-non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
-coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
-non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
-pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
-usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
A questo link, è possibile scaricare il Decreto e l’informativa INAIL per il lavoro agile