Come avrete avuto tutti modo di ascoltare e/o leggere è stato pubblicato il nuovo Decreto che prevede misure ancora più restrittive al fine di limitare la diffusione del noto VIRUS.
Il Decreto è di semplice lettura; per comodità si riporta nel seguito l’elenco delle attività aperte, riportate all’allegato I e allegato II del Decreto:
Attività aperte:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Uffici aperti ma vanno incentivate ferie, congedi e lavoro agile
- Tutte le fabbriche (indifferentemente), ma devono assumere protocolli di sicurezza
- Tutti i trasporti pubblici
- Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Attività chiuse:
- negozi
- parrucchieri
- centri estetici
- bar
- pub
- ristoranti
- servizi di mensa che non garantiscono distanza 1 mt
Spostamenti solo per:
- lavoro
- salute
- necessità.
Tra le attività sopra indicate non compaiono i cantieri, ma considerando le problematiche che possono emergere in questa tipologia di ambiente (pranzi, condivisione di mezzi, spogliatoio, servizi igienici, difficoltà nel rispetto della distanza di sicurezza), è strettamente consigliata la chiusura, come tra l’altro indicato dall’ANCE.
Indicazioni e misure generali di prevenzione, utili per il datore di lavoro che NON può chiudere:
Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione
Consegnare ai lavoratori via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro, un’informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo al 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
In particolare per quanto riguarda l’utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax, si rimanda a quanto previsto, per analogia, nel DPCM 08/03/2020 aggiornato DPCM 09/03/2020. Previlegiare, dove possibile, l’uso di “cestini di pasti freddi” preparati nelle mense, ove presenti, o il consumo di cibo personale nelle proprie postazioni di lavoro rispettando tutte le norme igieniche.
Le nuove limitazioni imposte dal citato DPCM, non determinano al momento il blocco delle merci. Pertanto il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle varie aree nazionali o internazionali e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione; prevedere la pulizia e disinfezione dell’abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone.
Procedura operativa per la gestione del rischio
In corso di redazione apposita procedura operativa, che verrà trasmessa mezzo mail solo a coloro che ne faranno espressamente richiesta.