Firmato dal Presidente Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 127 del 21 Settembre 2021, relativo all’obbligo di presentazione del Green Pass per accedere a qualsiasi luogo di lavoro.
Rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri, è venuta meno la sospensione per coloro che risulteranno sprovvisti della certificazione verde. Sino alla presentazione del documento saranno considerati assenti ingiustificati senza stipendio ma con diritto di conservazione del posto di lavoro, (eccetto per aziende con meno di 15 dipendenti).
In studio da parte del Governo le linee guida relative alle modalità di verifica del Green Pass.
Per consultare il testo del Decreto Legge.
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Il Green Pass diventerà necessario, dal 15 Ottobre sino a 31 Dicembre, per tutti i lavoratori pubblici e privati (dai dipendenti alle P.IVA) che devono accedere a qualsiasi titolo a qualsiasi luogo di lavoro, quindi anche di terze parti).
Esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro devono definire le modalità operative per organizzare le verifiche delle certificazioni verdi e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità già definite (App Verifica C19). Coloro che all’atto della richiesta di verifica del Green Pass non ne fossero in possesso sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati (possesso certificazione) è punito con la sanzione di importo massimo sino a € 1.500,00 Analoga sanzione in capo al datore di lavoro che non provvede a definire misure organizzative adeguate al controllo del Green Pass.