Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021) , il secondo Decreto che andrà a sostituire gradualmente il DM 10 Marzo 1998. Il primo Decreto, era stato pubblicato qualche giorno fa ed è consultabile a questo link.
Decreto 2 Settembre 2021 – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il Decreto entra in vigore 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 04 Ottobre 2022.
Il decreto si applica prevalentemente alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “..i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”; il decreto si applica parzialmente anche per le attività svolte nei cantieri come per le attività soggette al D.lgs. 105/2015 (incendi rilevanti).
In tutti i luoghi di lavoro devono essere previste misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Per le aziende rientranti nella casistica sotto, obbligo di redazione del piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Gli Artt. 4 e 5 del Decreto indicano che gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio designati in azienda (Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili – vedere allegato II del Decreto), devono frequentare i corsi di formazionee di aggiornamentocome previsto nel Decreto stesso. L’aggiornamento deve essere svolto con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III. Il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto (Ottobre 2022 – 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
L’art. 6 del Decreto riporta i requisiti che devono avere i docenti per erogare la formazione antincendio. Il primo requisito prevede l’”esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico”. Anche per i docenti è previsto l’aggiornamento quinquennale.
L’allegato I del Decreto conferma la necessità di organizzare l’esercitazione antincendio annuale. “Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio”.
L’allegato III del Decreto fornisce indicazioni in merito ai corsi di formazione e alla organizzazione. “L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono …”.
I corsi di formazione sono suddivisi in tre distinti livelli: 1, 2 e 3 (4, 8 e 16 ore la rispettiva durata della prima formazione e 2, 5, e 8 ore la durata del corso di aggiornamento). Il terzo livello è quello più complesso e ricadono in tale fattispecie le vecchie attività indicate all’Allegato X del Dm 10 Marzo 1998:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3,comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1,lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Rientrano nel livello 2 le attività comprese all’allegato I del DPR 151/2011, con esclusione di quelle rientranti nel livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Rientrano nella categoria di attività di livello 1, tutti i luoghi di lavoro che non rientrano nei livelli 2 e 3 e in generale “gli ambienti dove, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme”.
L’allegato IV del Decreto si focalizza sull’elenco delle attività soggette al conseguimento dell’idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 persone presenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.