Nuovo Decreto sulla Patente a Crediti per le Imprese Operanti nei Cantieri: Regolamento e Obblighi
Con l’entrata in vigore del Decreto 18 settembre 2024, n. 132, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Questa normativa, che sarà obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024, è finalizzata a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l’introduzione di una patente a crediti.
A chi si applica la patente a crediti?
La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti secondo l’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008. Sono escluse da questo obbligo solo le aziende che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelle in possesso di attestazioni SOA di categoria III o superiore.
Modalità di rilascio della patente
La patente viene rilasciata in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Regolarità contributiva tramite la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), conforme alla normativa vigente.
- Certificazione di regolarità fiscale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 241/1997.
- Adempimento degli obblighi formativi previsti per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi dal D.Lgs. 81/2008, che regolamenta la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove necessario.
Per quei documenti che la Pubblica amministrazione può già acquisire in autonomia: iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; – possesso della certificazione di regolarità fiscale, si procederà con un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
Diversamente, per quei documenti che la Pubblica amministrazione può acquisire solo tramite richiesta al datore di lavoro, per esempio l’adempimento degli obblighi di formazione; – possesso del documento di valutazione dei rischi, tranne che per i lavoratori autonomi; – avvenuta designazione dell’RSPP, tranne che per i lavoratori autonomi, si potrà procedere mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Funzionamento del sistema a crediti
La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il sistema prevede che il punteggio della patente possa essere decurtato in caso di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Se il punteggio scende al di sotto dei 15 crediti, l’impresa non potrà più operare nei cantieri fino al recupero dei crediti attraverso attività di reintegrazione, come la partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi o investimenti in sicurezza.
Le imprese possono ottenere crediti aggiuntivi in base a:
- Anzianità aziendale: fino a 10 crediti in base alla durata dell’iscrizione alla Camera di Commercio.
- Rispetto delle norme di sicurezza: è possibile guadagnare crediti (fino a un massimo di 20) per ogni biennio in cui non si verificano decurtazioni.
- Investimenti in sicurezza: fino a 30 crediti possono essere attribuiti per investimenti o formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità con certificazioni ISO e altri standard di settore.
Sospensione e revoca della patente
In caso di gravi infortuni sul lavoro, come la morte di un lavoratore o una disabilità permanente, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi. Qualora si rilevino irregolarità nei requisiti dichiarati, la patente può essere revocata. Tuttavia, dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono presentare una nuova domanda di rilascio della patente.
Sanzioni e conseguenze
Le imprese che operano senza patente o con un punteggio insufficiente sono soggette a sanzioni amministrative che possono variare tra 6.000 e 48.000 euro. Inoltre, è prevista la sospensione immediata dalle attività di cantiere fino alla regolarizzazione della posizione.
Obblighi formativi
Una novità importante del decreto è l’obbligo di formazione anche per i lavoratori autonomi coinvolti nel cantiere; gli stesso dovranno pertanto completare la formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/2008. Analogo discorso si applica per i datori di lavoro, coinvolti nei cantieri.
Decreto 18 settembre 2024, n. 132
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