Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC ON-LINE).
Dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
Quali i vantaggi del DURC on-line:
I vantaggi della nuova procedura saranno numerosi. Ad oggi, una impresa regolare sotto il profilo contributivo sa di dover attendere anche 1 mese per ottenere un certificato che dimostri la regolarità della propria posizione, attraverso una procedura talvolta complessa che, non a caso, è spesso delegata ad intermediari.
Da luglio le imprese potranno accedere all’archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.
Un risparmio di oltre 100 milioni di Euro all’anno
Importanti saranno poi i risparmi sia per le Amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio del Durc sia per le imprese.
- risparmi per le PP.AA.: la verifica della regolarità delle imprese appaltatrici sarà possibile in tempi brevissimi con forti risparmi sull’utilizzo del personale adibito a tale attività ed ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti
- risparmi per i soggetti tenuti al rilascio del DURC: grazie alla informatizzazione delle procedure, INPS, INAIL e Casse edili avranno risparmi sull’utilizzo del personale adibito alla verifica della regolarità contributiva
- risparmi per le aziende: anche le aziende potranno ottenere vantaggi sia con riferimento al tempo speso dal proprio personale nelle pratiche di rilascio del DURC – che, in quanto fortemente semplificate (basta un “click”), potranno essere svolte anche senza l’ausilio di intermediari – sia in relazione ad una maggiore speditezza dell’amministrazione
Il risparmio per le pubbliche amministrazioni è rappresentato dal costo orario del personale addetto a tale attività. Considerati gli oltre 5 milioni e 200 mila DURC rilasciati ogni anno e calcolando prudenzialmente un’ora di lavoro per il rilascio di un singolo DURC, è possibile preventivare un risparmio di oltre 80 milioni di euro (5.200.000 x € 16 – costo orario medio lordo di un dipendente pubblico).
Il risparmio per le imprese è rappresentato anch’esso dai costi medi del personale addetto o degli intermediari. I risparmi possono superare, molto prudenzialmente, i 25 milioni di euro.
Di seguito la sintesi dei principali contenuti del Decreto:
SOGGETTI ABILITATI
- amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- Organismi di attestazione SOA;
- amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- banche ed intermediari finanziari (escluse con nuova Circolare del Ministero del primi giorni di giugno 2015)
VERIFICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Effettuata in tempo reale e con strumenti informatici.
Il documento generato dall’esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:
- per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- per il rilascio dell’attestazione SOA.
REQUISITI DI REGOLARITA’
- La regolarità sussiste anche in caso di:
- rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa:
- oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso di iscrizione a ruolo eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
ASSENZA DI REGOLARITA’
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale , l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
MODALITA’ DELLA VERIFICA
I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. La verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché’ dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
Qualora sia già stato emesso un DURC in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento.
L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» contenente:
- i dati essenziali del soggetto verificato;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITA’
Violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta). Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
Il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale.
Ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di:
- prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.