Dal 1 giugno 2014 obbligatorio il libretto di impianto per impianti di climatizzazione, anche per i privati
A partire dal 1 giugno i documenti che certificano l’efficienza degli impianti termici installati in casa, in ufficio o in azienda verranno modificati. Saranno quindi composti da più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. E diventano obbligatori anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.
Lo stabilisce il DM 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, che contiene i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica previsti dal DPR n.74/2013 “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici” (DPR n. 74/2013).
Il Rapporto di efficienza energetica riguarda soltanto gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
E’ consentito anche l’utilizzo di un libretto in formato elettronico ma in questo caso deve essere sempre disponibile copia conforme del file su carta, per le eventuali ispezioni autorità competente.
Per gli impianti esistenti al momento di entrata in vigore del nuovo decreto (antecedenti al 1 giugno) , i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.
Con l’entrata in vigore, dal 1° giugno, del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è l’utente stesso mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già disponibili sul sito del ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell’impianto così da consegnarlo, all’atto del controllo, al manutentore per l’aggiornamento.
Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire.
Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione.