Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle sedi territoriali di Como e Varese ha predisposto una circolare contenente le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como.
Riportiamo nel seguito le FAQ e rimandiamo alla lettura del documento allegato per le risposte alle domande che reputiamo difficilmente applicabili.
Riscontro di un caso di covid-19 in un lavoratore: cosa succede?
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Caso di un lavoratore sintomatico che ha avuto contatti stretti con covid-19. cosa deve fare il datore di lavoro?
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Il lavoratore che deve stare a casa in isolamento, deve prendere aspettativa/ferie o malattia?
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
Caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di covid-19. cosa deve fare il datore di lavoro?
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Caso di un lavoratore con sintomatologia potenzialmente riconducibile, almeno per similitudine, ad un contagio da covid-19 e senza correlazione con zone a rischio epidemiologico. il datore di lavoro cosa deve fare?
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Cosa deve fare il lavoratore intervenuto in zona rossa per motivi di lavoro, prima della classificazione adottata con specifica ordinanza?
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In caso di un lavoratore (terzista) residente in zona rossa, intervenuto in appalto presso un’azienda che ha sede nel territorio di ats insubria prima della classificazione adottata con ordinanza?
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Lavoratore che interviene in zona rossa per motivi di lavoro, dopo la classificazione con specifica ordinanza, per interventi autorizzati dal prefetto. cosa deve fare il datore di lavoro prima dell’intervento in zona rossa e dopo? quando e’ necessario intervenire con mascherine e altri dpi?
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Quando è necessario l’acquisto e messa a disposizione di protezioni per le vie respiratorie, per lo specifico problema del covid-19 e quale tipo di mascherine e’ eventualmente necessario fornire ai lavoratori?
Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 o FFP35, sono previste per:
- • personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- • personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.
Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).
La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.
In tutti i casi di passaggio di lavoratori, per motivi di lavoro, in zone classificate rosse, a chi va inviata la comunicazione? con che contenuto?
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Mense aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?
È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.
Spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?
Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.
Quali sono le attività aziendali che rientrano nelle definizioni di cui ai punti c) e d) dell’ordinanza della regione Lombardia 23-02.2020? in particolare, quali tipi di riunioni in luogo privato devono ritenersi sospese fino al 9 marzo (salvo proroga)? e per i corsi di formazione aziendali?
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.
Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.
Quali sono le misure di prevenzione che è opportuno che i datori di lavoro adottino al fine di fornire un sostegno alla soluzione di un problema di salute pubblica?
- Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Garantire un’adeguata pulizia dei locali.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia”
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.
Il datore di lavoro deve necessariamente aggiornare la valutazione dei rischi in seguito alla diffusione del covid-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
quale è il ruolo del medico competente e come deve essere condotta la sorveglianza sanitaria in merito alla diffusione del covid-19?
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La normale collaborazione e interferenza tra lavoratori di imprese differenti (area cantiere e non) può proseguire normalmente, secondo le solite prescrizioni del d.lgs. 81/08 e seguendo le indicazioni e i suggerimenti del decalogo diffuso dal ministero della salute, o devono esserci misure di prevenzione particolari e aggiuntive/integrative?
Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.
Se nei prossimi giorni fossero previste le visite mediche periodiche del personale dipendente (sia presso l’azienda che presso lo studio medico) e’ consigliabile/possibile posticiparle, previo parere del m.c.?
La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d’attesa. A tale scopo ATS dell’Insubria ha emanato indicazioni specifiche ai Medici competenti e alle aziende, diffuse attraverso l’Organismo di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.
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