Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 “Patente a crediti – prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”
Pubblicata dall’Ispettorato del lavoro la tanto attesa Circolare relativa alla patente a crediti per l’accesso in cantiere. Il documento di 12 pagine fornisce indicazioni che hanno permesso di chiarire una parte dei dubbi emersi dalla lettura del precedente Decreto. Presumibilmente dovranno essere forniti ulteriori chiarimenti, ma non sottoforma di Circolari bensì note tecniche.
Si riportano nel seguito gli aspetti più importanti:
- Le imprese che operano fisicamente nei cantieri, anche se non necessariamente del settore edile, e i lavoratori autonomi sono obbligati al possesso della patente.
- Sono esentati, come previsto dalla legge, i soggetti che forniscono esclusivamente beni o servizi di tipo intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri.
- Le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea o da Stati extra-UE devono comunque ottenere la patente prevista dall’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il rilascio può basarsi su una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente emesso dalle autorità competenti del Paese di origine, nel caso di imprese UE, o riconosciuto secondo la normativa italiana per le imprese extra-UE. Se tale documentazione non è disponibile o riconosciuta, anche le imprese straniere sono obbligate a richiedere la patente seguendo le stesse procedure previste per quelle italiane.
- Infine, il legislatore esclude dall’obbligo della patente a crediti le imprese in possesso di un’attestazione SOA di livello III o superiore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, salvo indicazioni contrarie.
- La patente viene emessa in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per la richiesta saranno specificate in una prossima nota tecnica.
- Possono fare richiesta di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo, anche tramite una persona delegata con apposita procura scritta, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o CAF, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.
- Gli obblighi formativi per i lavoratori autonomi sono richiesti solo in particolari circostanze, come l’uso di attrezzature che necessitano di specifica formazione/addestramento (es. carrello elevatore, PLE) e NON formazione generale e specifica come sembrava da una prima lettura del Decreto.
- Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono, tramite lo stesso portale, presentare un’autocertificazione relativa al possesso di un documento equivalente alla patente a crediti (per Paesi UE) o di uno riconosciuto dalla legge italiana (per Paesi extra UE). In mancanza di tali documenti, sono tenuti a richiedere la patente secondo le procedure previste per i soggetti italiani, attestando il possesso dei medesimi requisiti. Nel caso delle imprese stabilite in un Paese UE, è ammesso il possesso di documenti equivalenti, come il modello A1 invece del DURC; per le imprese extra UE, è richiesto il possesso degli stessi documenti previsti per le imprese italiane, secondo la normativa vigente.
- Una volta completata la richiesta, il portale genererà un codice univoco associato alla patente, che verrà emessa in formato digitale.
- In attesa del rilascio della patente, è comunque possibile continuare le attività, a meno che l’Ispettorato non notifichi l’accertamento della mancanza di uno o più requisiti.
- Il portale per la richiesta della patente sarà disponibile dal 1° ottobre.
- Durante la fase iniziale dell’obbligo di possesso della patente, a partire dalla pubblicazione della presente circolare, è possibile inviare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, utilizzando il modulo allegato. Questa possibilità è da valutare, in quanto si presume che il portale dell’INL non reggerà il gran numero di richieste che perverranno dalle varie imprese e lavoratori autonomi.
- L’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
- L’invio di tale dichiarazione via PEC è valido fino al 31 ottobre 2024 e obbliga il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro tale data.
- Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare nei cantieri con la sola autocertificazione inviata via PEC; sarà necessario aver fatto richiesta della patente attraverso il portale.
- Secondo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, la patente conterrà le seguenti informazioni:
- Dati identificativi dell’impresa, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del richiedente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio iniziale e punteggio aggiornato;
- Esiti di provvedimenti di sospensione della patente in caso di infortuni gravi, come previsto dall’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- Esiti di eventuali provvedimenti definitivi che comportano la riduzione dei crediti della patente, in conformità all’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17