L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una recente circolare esplicativa (marzo 2025) per fornire indicazioni operative su alcuni aspetti spesso oggetto di dubbi in fase di ispezione o valutazione dei rischi. Ecco i principali chiarimenti:
Una sola sanzione per violazioni “omogenee”
Quando un’azienda non rispetta più precetti della stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi all’ambiente di lavoro, come previsto dall’allegato IV del d.lgs. 81/08, si applica una sola sanzione, come previsto dall’art. 68 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Attenzione però: se le violazioni riguardano categorie diverse, allora le sanzioni si sommano.
Gli organi di vigilanza devono comunque indicare tutti i precetti violati, anche se ricadenti nella stessa categoria.
Macchine senza marcatura CE: cosa fare?
Le macchine costruite prima del 21 settembre 1996, quindi non soggette alla Direttiva Macchine, possono ancora essere utilizzate ma devono rispettare i requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro è tenuto a:
- Verificare la conformità delle attrezzature;
- Valutarne i rischi specifici nel DVR;
- Non è obbligatoria una perizia di un tecnico abilitato, anche se può essere sicuramente utile in alcuni casi (es. complessità della macchina).
Manuale d’uso per macchine vecchie? No, ma…
Non è obbligatorio possedere il manuale d’uso originale per le macchine ante 1996. Tuttavia, il datore di lavoro deve predisporre:
- Istruzioni operative,
- Schede tecniche,
- Indicazioni comportamentali e di sicurezza per i lavoratori.
Tutto questo per garantire un utilizzo sicuro delle attrezzature, come richiesto dal punto 9.2 dell’Allegato V.