Spesso ci si chiede quali debbano essere i requisiti dei docenti che organizzano i corsi di formazione per addetti al primo soccorso e relativo aggiornamento.
Per trovare risposta formale occorre visionare le Linee Guida del Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, del 10 Gennaio 2005, con riferimento al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’ articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e s.m.i.
Primi indirizzi applicativi – DOCUMENTO PRELIMINARE – Seduta Comitato Tecnico in data 10 Gennaio 2005.
A pag. 7 del documento è indicato chiaramente che le docenze dei corsi di formazione debbano essere svolte da personale medico.
“I corsi devono prevedere un’istruzione teorica ed una pratica, possono essere tenuti esclusivamente da personale medico in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Possono essere chiamati a collaborare personale infermieristico ed altro soggetto specializzato (ad esempio istruttori BLS). Gli obiettivi didattici dei corsi indicano la necessità di una collaborazione tra il medico competente, il sistema di emergenza del SSR, il sistema di vigilanza delle Aziende Sanitarie.
Al termine del corso a firma di un medico “formatore” deve essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l’avvenuta formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione e dell’apprendimento di quanto previsto per la parte pratica. “
Ulteriori indicazioni sono anche previste nell’Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016, relativo alla formazione degli RSPP e ASPP. Nell’ Allegato V alla sezione “corsi formazione base II” sono indicati i requisiti dei docenti dei vari corsi di formazione, tra i quali compare anche il corso di primo soccorso e nuovamente compare che lo stesso può essere erogato solo da parte di “medici con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica.”