Con ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti per omessa valutazione datoriale dei rischi. In pratica il contratto di lavoro a termine stipulato con il lavoratore, si trasforma in contratto a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c.
La Corte di Cassazione, nell’esprimersi, ha tenuto in considerazione l’Art. 3 del D.Lgs. 368/2001, “L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“.