Decreto Dirigenziale – 14/01/2014 – n. 752 – Carrelli per brevi spostamenti
OGGETTO: Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO DIRIGENZIALE
14 gennaio 2014
Prot. n. 752
Il DM 14/1/2014 (GU 4/2/14 n. 28) disciplina le prescrizioni tecniche per mettere in circolazione “muletti”, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione.
Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di circolari ministeriali stratificate nel tempo, che intendono regolamentare l’uso dei carrelli non immatricolati, che circolano prevalentemente all’interno delle aziende ma che per necessità operative, devono saltuariamente accedere a strade aperte al traffico, per brevi percorsi (i.e. carico e scarico di camion).
Di fatto il DM riassume la sostanza di molte circolari precedenti.
Il mezzo deve essere munito di:
- una scheda tecnica, sottoscritta in originale dal costruttore, contenente i dati tecnici specificati nel DM (di fatto gli stessi presenti su una carta di circolazione), sulla scheda deve essere indicata l’altezza massima del carico che consente la visibilità da parte del conducente;
- certificazioni rilasciate dal costruttore, di conformità a: direttiva macchine e compatibilità elettromagnetica (cioè la dichiarazione di conformità redatta secondo dir. 2006/42/CE e dir. Compatibilità EMC).
- marchio “CE”.
In più deve essere dotato di:
- dispositivi di segnalazione visiva/illuminazione specifici per le macchine operatrici; il DM si perde in una serie di rimandi a commi e decreti attuativi del CDS ma si ritiene che semplicemente si tratti del girofaro sul tettuccio;
- pannelli di segnalazione degli ingombri dei dispositivi di sollevamento/parti a sbalzo,
- cioè pannelli catarifrangenti a strisce oblique;
- almeno uno specchietto retrovisore sul lato sinistro;
- tergicristallo se il mezzo è munito di cabina;
- freno agente su un asse almeno;
- targhetta che riporta anche i limiti massimi di altezza del carico, che assicurano la visibilità da parte del conducente.
Dal punto di vista operativo, durante il transito del veicolo in area aperta al traffico:
- si deve rispettare il limite di velocità di 10 km/h;
- il mezzo deve essere accompagnato da un addetto a terra, che coadiuvi il conducente. Questo obbligo non c’è, se è assicurata una sufficiente visibilità anteriore.
L’ultimo punto merita attenzione.
La sufficiente visibilità non è un requisito che può essere stabilito e verificato “a occhio” da chi utilizza il carrello.
Il DM infatti rimanda a provvedimenti tecnici ministeriali che stabiliscono in modo oggettivo quando si può ritenere che esista la sufficiente visibilità.
Si tratta di una serie di complicati requisiti dimensionali (angoli, distanze etc), la cui verifica non è alla portata dell’utente.
Pertanto, nella pratica dei fatti e anche in relazione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, è assolutamente consigliabile che il mezzo circolante all’esterno sia sempre accompagnato da personale a terra durante le manovre.
In alternativa, è necessario richiedere evidenza scritta da parte del costruttore, dei requisiti di cui ai punti 1.3. e 2.2. dell’allegato tecnico al DM 12/6/1985.
Per poter ottenere la “deroga” al divieto di circolazione di carrelli/mezzi di trasporto non immatricolati, è necessario pertanto richiedere espressa autorizzazione all’ufficio MCTC competente per territorio, che la rilascia secondo il facsimile allegato
Da notare che non è necessario che l’utente chieda anche il parere all’ente proprietario della strada, perché questo passaggio lo fa la motorizzazione.
L’autorizzazione vale al massimo un anno dalla data dal rilascio ed è prorogabile.
Sono salve le autorizzazioni sinora rilasciate.