In data 21 Dicembre 2011, la Conferenza permanente Stato ha approvato:
– lo schema di accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ex Art. 34 del D.Lgs. 81/08. L’accordo disciplina i contenuti e le modalità di espletamento del corso e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP). Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi.
– lo schema di accordo per la formazione dei lavoratori. L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.
Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione dei lavoratori è stata approvata anche la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio:
– alto
– medio
– basso
secondo una classificazione riportata nello specifico Allegato. I lavoratori di aziende, appartenenti alla specifica classe, dovranno seguire percorsi formativi di durata normata e relativo aggiornamento.
Ricordiamo sin da ora che quanto approvato non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale e pertanto non è nostra intenzione fornire ulteriori aggiornamenti o integrazioni circa l’Accordo, sino a quando lo stesso verrà pubblicato in gazzetta medesima e sarà da considerarsi definitivo.