Protocollo formazione e sicurezza contenuto nel CCNL settore edile 2022
Nel contatto Nazionale lavoratori di riferimento del comparto edile siglato a Marzo 2022 sono indicate anche importanti novità sulla formazione in materia di sicurezza sui lavoratori e altre tematiche cogenti:
Le Parti convengono di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.
Carta di identità Professionale Edile (CIPE)
Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d’identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.
Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d), del Dlgs. n. 81/08) e per il preposto.
Sorveglianza sanitaria
Le Parti Sociali in un’ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:
– presso il Formedil – Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un’apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal Sanedil e dallo stesso Formedil e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dall’Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria Ance – Coop 2018.
Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da Cnce, Formedil e Sanedil. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre % delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.
Allegato 3 Patto di cantiere
Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente Ceni e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.
In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal “Formedil – Ente unico formazione e sicurezza”.
In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d’ora, che gli Organismi paritetici dell’edilizia provvederanno a comunicare, all’INL e all’INAIL, i dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall’art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..