La formazione continua e l’aggiornamento dei preposti, figura chiave per la salute e la sicurezza sul lavoro, sono oggetto di dibattito normativo. In risposta all’interpello presentato dalla Camera di Commercio di Modena, la Commissione per gli interpelli ha fornito chiarimenti nella seduta del 21 novembre 2024, riguardo alla periodicità degli aggiornamenti formativi per i preposti, sollevando un quesito cruciale: l’aggiornamento è biennale, come stabilito dalla L. 215/2021, o quinquennale, come previsto dall’accordo Stato-Regione del 2011?
Quadro Normativo di Riferimento
L’interpello si basa sull’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che regola la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Questo articolo specifica che:
- La durata, i contenuti e le modalità della formazione devono essere definite in un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome.
- Le modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, prevedono che i preposti debbano aggiornarsi almeno ogni due anni e che la formazione avvenga interamente in presenza.
Tuttavia, l’Accordo del 21 dicembre 2011, tuttora in vigore, stabilisce una periodicità quinquennale per l’aggiornamento.
Posizione della Commissione
La Commissione, facendo riferimento a:
- La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 febbraio 2022;
- L’interpello n. 6/2024 del 24 ottobre 2024;
ha ribadito che, in attesa del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome, restano applicabili le disposizioni dell’Accordo Stato-Regione del 2011. Di conseguenza, l’obbligo formativo per i preposti mantiene una cadenza quinquennale.
Novità Introducibili con il Nuovo Accordo
La Commissione ha sottolineato che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, come il rinnovo biennale dell’aggiornamento, saranno effettive solo dopo l’adozione del nuovo Accordo in Conferenza permanente. Fino ad allora, le modalità di aggiornamento sono regolate dal vigente Accordo del 2011.
Implicazioni per le Imprese
Per i datori di lavoro e i responsabili della formazione, il chiarimento della Commissione significa:
- Continuare a seguire la periodicità quinquennale dell’aggiornamento dei preposti.
- Prevedere eventuali adeguamenti quando il nuovo Accordo entrerà in vigore.
- Garantire che l’aggiornamento si svolga secondo le modalità definite dall’Accordo del 2011, ovvero con una durata minima di 6 ore.
La Commissione ha fornito un orientamento chiaro, ribadendo che l’attuale regime normativo resta valido fino a nuova disposizione. Questo interpello sottolinea l’importanza di una formazione strutturata e costante per i preposti, elementi fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro. Le imprese dovrebbero quindi monitorare l’evoluzione normativa per essere pronte a implementare eventuali cambiamenti.