Dopo il recente Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, in data 22 Febbraio 2012 la conferenza Stato Regioni ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73, comma 5, che prevede: “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.”
Il nuovo “Decreto Attrezzature” entrerà in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quindi a far data dal 12 Marzo 2013.
Alla data di entrata in vigore dell’accordo saranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo stesso; riportiamo alcune delle attrezzature presenti:
- piattaforme mobili di lavoro elevabili,
- gru a torre, gru mobile, gru per autocarro,
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (semoventi con braccio telescopico, industriali semoventi, ..)
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, terne, pale caricatrici frontali, autoribaltabile..)
- pompa per calcestruzzo.
Per ogni specifiche attrezzatura è previsto un corso della durata variabile con verifica di apprendimento.
La validità del corso è di 5 anni con aggiornamento di almeno 4 ore.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
E’ possibile consultare e scaricare l’Accordo al seguente link.