Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 Gennaio 2012, gli Accordi sulla formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che svolgono l’incarico di RSPP, dei dirigenti e dei preposti alla sicurezza.
Quanto approvato prevede la suddivisione delle imprese per grado rischio cui corrispondo diversi obblighi formativi:
Le categorie di rischio sono:
- Rischio Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato (carrozzerie, lavanderie, parrucchieri, etc.) e turismo
- Rischio Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
- Rischio Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
A seconda della categoria di appartenenza la formazione prevista è la seguente:
FORMAZIONE PER I LAVORATORI
- Formazione generale: 4 ore per ciascun lavoratore che svolge attività presso qualsiasi azienda appartenente a qualunque classe di rischio
- Formazione specifica in funzione dei rischi:
- Rischio Basso: 4 ore
- Rischio Medio: 8 ore
- Rischio Alto: 12 ore
Aggiornamento: quinquennale di 6 ore
Es. rischio basso: 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica per un totale di 8 ore
Es. rischio medio: 4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica per un totale di 12 ore
Es. rischio alto: 4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica per un totale di 16 ore
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI
- La stessa prevista per i lavoratori (secondo la categoria di rischio)
- Modulo integrativo di 8 ore
Aggiornamento: quinquennale di 6 ore
Es. preposto di azienda rientrante tra quelle a rischio medio: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica + 8 ore di formazione per preposto.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
- Formazione specifica di 16 ore
Aggiornamento: quinquennale di 6 ore
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO/RSPP
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
- Rischio Basso: 16 ore
- Rischio Medio: 32 ore
- Rischio Alto: 48 ore
Nota bene: in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione del nuovo accordo Stato-Regioni i lavoratori, preposti e dirigenti che abbiano frequentato ENTRO E NON OLTRE DODICI MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
ATTENZIONE:
- I nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi ANTERIORMENTE o, ove ciò non sia possibile, contestualmente ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI dall’assunzione.
- I moduli di formazione generale costituiscono credito formativo permanente (un nuovo assunto proveniente da altra azienda dello stesso settore che ha già frequentato la formazione generale e la formazione specifica, non deve rifrequentare i corsi; se il nuovo assunto proviene da azienda di altro settore e ha già frequentato i corsi, costituisce credito formativo la formazione generale e dovrà quindi frequentare solo la formazione specifica relativa al nuovo settore)
- REQUISITI DEI DOCENTI: possono erogare formazione docenti interni o esterni all’Azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro; l’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP
- Le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del RLS, ferme restando le indicazioni di durata e contenuti previsti nell’accordo Stato-Regioni
Gli Accordi entreranno in vigore in data 26 Gennaio 2012.
Sarà premura del nostro studio fornire maggiori informazioni operative, una volta che verranno forniti maggiori dettagli in merito alle modalità di applicazione dell’Accordo.
E’ possibile scaricare gli accordi: