Pagina aggiornata il giorno 08.01.21 alle ore 21.15 con la nuova Ordinanza del Ministero della Salute firmata in data odierna. Variazione della classificazione delle Regioni nelle varie aree.
Le disposizioni si applicano da lunedì 11 Gennaio 2021 al 15 Gennaio 2021.
Divisione in zone
L’Italia viene suddivisa in tre zone: gialla, arancione e rossa. Le zone rosse sono quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;
area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;
area rossa: (nessuna Regione).
Coprifuoco
- coprifuoco nazionale dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Chiusura degli esercizi commerciali, tranne alimentari, tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie, parrucchieri, barbieri.
- Chiusi, nelle zone rosse, “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio” e “fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.
Il ministero della Salute verificherà settimanalmente la situazione ogni settimana ed emana ordinanze ogni 15 giorni al fine di variare la classificazione Regionale.
Spostamenti
- fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Vietato, nelle zone rosse, ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Trasporti
- Riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici, per evitare assembramenti e situazioni che favorirebbero i contagi.
Scuola
- Le scuole secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica digitale integrata
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua invece a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Per scaricare Il testo del Decreto