Criteri di qualificazione della figura del formatore per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro
La Commissione consultiva permanente (Art. 6 D.Lgs. 81/2008) nella seduta del 18 aprile 2012 ha approvato i “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, anche tenendo conto della pecularietà dei settori di riferimento.
Ai sensi degli Artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 i criteri approvati prevedono la qualificazione SOLO per i formatori di:
- Dirigenti (art. 37, comma 7)
- Preposti (art. 37, comma 7)
- Lavoratori (art. 37, commi 1 e 2)
I Criteri entreranno in vigore dal 18 marzo 2014 – Fino ad allora vigeranno gli attuali criteri provvisori stabiliti dalla Conferenza Stato‐Regioni del 21.12.2011.
I requisiti dalla Commissione consultiva permanente del 18.4.2012 prevedono e impongono:
- un pre‐requisito obbligatorio per tutti i nuovi formatori: il Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 6 criteri generali per tutti formatori dopo il 18 marzo 2014; occorrerà possederne almeno uno completo;
Il prerequisito e i 6 criteri individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del “formatoredocente”, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
E’ previsto l’obbligo di aggiornamento triennale, alternativamente:
- frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza.
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Scarica il riassunto dei sei criteri per la qualifica di formatore
Fonte: Ministero del lavoro
Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8, lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013