Nonostante la ripresa delle attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, come si ricorda, possono essere svolte esclusivamente se adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all’igiene frequente delle mani;
- garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.
si riportano comunque alcuni utili riferimenti riguardanti le scadenze attinenti alla formazione.
Attraverso le disposizioni presenti all’interno del primo “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” veniva specificato come il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto dall’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comportava l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Data la particolare situazione, contraddistinta dalle misure attuate per prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio indicato dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n°27 del 24 aprile 2020, si ritiene che la mancanza di aggiornamento non impedisca di fatto lo svolgimento della specifica funzione. Fermo restando l’obbligo di svolgere il relativo aggiornamento una volta terminato il periodo d’emergenza.
Pertanto, come indicato all’interno dell’articolo sopra citato “tutti gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (attualmente fissato per il 15 Ottobre).
Dunque, fino al termine del periodo sopraindicato, il mancato aggiornamento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza non impedirà lo svolgimento della specifica attività.
E’ pur vero però, che se è stata prevista la ripresa delle attività formative, tra l’altro anche con differenti modalità di erogazione, in che modo si potrà dimostrare l’impedimento a svolgere i corsi di aggiornamento? A chi gioverebbe non partecipare?