Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020
Sinteticamente ma si rimanda alla lettura dell’Ordinanza:
- obbligo di utilizzo di mascherina o altra protezione analoga, oltre al distanziamento sociale, ogni qualvolta ci si rechi fuori di casa. Sono esenti dall’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori oltre a coloro che svolgono attività motoria o attività sportiva.
Elenco delle attività che possono ripartire:
- Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1,
Sono altresì consentite le seguenti attività:
- Professioni della montagna,
- Guide turistiche,
- Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici),
- Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi,
- Parchi faunistici,
- E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
- E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- Obbligo in capo ai datori di lavoro o suo delegato, della rilevazione della temperatura corporea del personale prima dell’accesso ai locali e la possibilità di verificare in ogni momento, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
- Fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.
- In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria.
- In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.
- E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività.
- Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori
Gli allegati dell’Ordinanza prevedono:
allegato I: indicazioni specifiche per:
- ristorazione
- stabilimenti balneari e spiagge
- strutture ricettive
- acconciatori ed estetisti
- commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- uffici aperti al pubblico
- manutenzione del verde
- musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attivita’ culturali
allegato II: indicazioni specifiche per:
- Professioni della montagna,
- Guide turistiche,
- Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici),
- Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi,
- Parchi faunistici,