D.L. 145/2013: assunzione di 250 ispettori del lavoro e aumenti delle sanzioni per impiego lavoratori irregolari
Il 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 23.12.2013. Il D.L. dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.
Nel caso di lavoro “nero” il decreto prevede un aumento del 30% sia dell’importo di base della sanzione che del supplemento previsto per ogni giorno di lavoro svolto.
In base a quanto previsto dal decreto i datori di lavoro nel caso in cui non abbiano provveduto a dichiarare l’avvio di un rapporto di lavoro nel caso di un controllo devono prevedere una sanzione di almeno 3900 euro ai quali si aggiungono 65 euro per ogni giorno di lavoro non dichiarato.
Nel caso in cui vi siano più persone non regolari l’importo viene conseguentemente moltiplicato. È stata inoltre aumentata anche la sanzione relativa al periodo di prova non dichiarato. In questo caso si deve tener conto di una sanzione amministrativa che può andare da 1000 ad 8000 euro e di un supplemento di 30 euro per ogni giornata di lavoro non dichiarata.
Analoghi aumenti sono stati previsti dal decreto legge per quanto riguarda il mancato rispetto dell’orario di lavoro o della giornata di riposo, Anche in questo caso la sanzione è piuttosto salata e va da 1000 a 7500 euro. Nel caso in cui l’irregolarità riguardi più lavoratori la sanzione può rapidamente arrivare a 7500 euro e per più di 10 lavoratori può raggiungere anche i 50.000 euro.
Analoghi aumenti sono registrati anche per quanto riguarda il mancato rispetto della pausa giornaliera con una sanzione che è passata dai 50 – 150 euro agli attuali 500 – 1500 e nel caso di più lavoratori può raggiungere i 15.000 euro.
Si riporta nel seguito l’estratto dell’Articolo 14 – Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche’ delle – somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo D.Lgs., sono decuplicate
c) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonche’ alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall’adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate … omissis;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro…;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di Ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per approfondire, rimandiamo alla lettura dell’esame del D.L. della DPL di Modena