Dopo anni di attesa e numerosi rinvii, il 17 aprile 2025 è stato finalmente approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo entrerà ufficialmente in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile erogare i corsi secondo le disposizioni attualmente in vigore.
In questo articolo ti proponiamo un riepilogo sintetico delle principali novità che riguardano direttamente le aziende. Abbiamo volutamente escluso gli aspetti legati alla progettazione didattica e all’individuazione dei soggetti formatori, che interessano in modo specifico le società di consulenza e gli enti di formazione.
Lavoratori
La formazione dei lavoratori non prevede grosse variazioni, infatti permane:
- Formazione generale di 4 ore
- Formazione specifica di 4, 8 o 12 ore in funzione dall’attività svolta dal personale.
- L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni, per almeno 6 ore.
L’aggiornamento in veste di lavoratore non vale anche per preposto (come attualmente previsto)
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
Preposti
La formazione dei preposti viene rafforzata:
- Durata minima: 12 ore (aumentata rispetto agli 8 ore precedenti)
- L’aggiornamento è obbligatorio ogni 2 anni, per almeno 6 ore.
- Non è ammessa la formazione in e-learning, nemmeno per l’aggiornamento.
Il corso include aspetti giuridici, vigilanza operativa, comunicazione e gestione dei rischi interferenziali.
L’aggiornamento in veste di preposto vale anche come lavoratore, non viceversa.
Dirigenti
Il corso sostituisce integralmente quello previsto per i lavoratori, con:
- 12 ore di formazione per tutti
- 6 ore aggiuntive obbligatorie per i dirigenti che operano in cantieri temporanei e mobili
- Aggiornamento ogni 5 anni, minimo 6 ore
Forte focus su responsabilità civili e penali, organizzazione della sicurezza, gestione delle emergenze e comunicazione.
Datori di lavoro (tutti)
Anche per i datori di lavoro (non RSPP) è previsto un corso obbligatorio:
- 16 ore di formazione iniziale
- 6 ore di formazione integrativa, per chi opera in cantiere
- Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (DL RSPP)
Il percorso formativo si articola in:
- Modulo comune da 8 ore + moduli integrativi per chi opera in questi settori:
- Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia, 16 ore
- Pesca, 12 ore
- Costruzioni, 16 ore
- Chimico – Petrolchimico, 16 ore
- L’aggiornamento è di almeno 8 ore ogni 5 anni
Viene eliminata la distinzione tra rischio basso, medio e alto, in favore di un approccio per settori economici.
Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE)
- Percorso formativo: 120 ore
- Aggiornamento: almeno 40 ore ogni 5 anni
- Focus sulla sicurezza nei cantieri, gestione dei PSC/POS, ruoli e responsabilità in fase progettuale ed esecutiva.
Lavoratori in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento
- Durata: 16 ore (4 teoria + 12 pratica)
- Aggiornamento: minimo 4 ore ogni 5 anni, incentrato sulla parte pratica
Il corso è destinato a lavoratori, datori di lavoro e autonomi operanti in ambienti a rischio elevato.
Operatori di attrezzature (art. 73 D.Lgs. 81/08)
Sono riconfermate tutte le precedenti tipologie di attrezzature, alle quali si aggiungono la macchina raccogli frutta, i caricatori per la movimentazione di materiali (ragno) ed i carriponte.
- Durata variabile in base al tipo di macchina (PLE, carrelli, gru, escavatori ecc.)
- Aggiornamento: almeno 4 ore pratiche ogni 5 anni
Il modulo giuridico normativo è stato unificato con il modulo tecnico ed avrà la durata, per tutti i corsi, di 4 ore, da svolgersi esclusivamente in presenza (non è consentita la videoconferenza).
A pubblicazione in Gazzetta avvenuta, verranno trasmessi ulteriori dettagli.